Decreto legislativo 18/23 - articolo 20: Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua

  Articolo 20 - Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua

(Decreto legislativo n. 18, 23 febbraio 2023)

1. Per le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio di cui all'articolo 6, comma 6, con decreto del Ministero della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua.

2. La Commissione nazionale di cui al comma 1, è composta da:

a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzione di Presidente della Commissione;

b) un rappresentante dell'ISS, referente del CeNSiA;

c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

d) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;

e) un rappresentante del Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute, Conferenza delle regioni e delle province autonome;

f) un rappresentante di SNPA;

g) un rappresentante di ARERA;

h) un rappresentante degli EGATO.

3. Alla Commissione nazionale di cui al comma 1, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di indirizzo e sorveglianza in materia di valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile, secondo un piano triennale di azioni;

b) ai sensi degli articoli 6 e 8 e secondo i requisiti generali stabiliti in allegato VI, valuta, per l'approvazione, le Linee guida per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le forniture idro-potabili di cui all'articolo 19, comma 2), lettera a), punto 1), e le successive revisioni;

c) su proposta del CeNSiA, definisce i criteri di qualifica degli esperti del «Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA» di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 2), e approva annualmente la composizione del Gruppo stesso;

d) valuta, per l'approvazione, su proposta del CeNSiA, le rendicontazioni e le programmazioni annuali sulle approvazioni delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile.

4. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.


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