Decreto legislativo 18/23 - articolo 21: Revisione e modifica degli allegati

  Articolo 21 - Revisione e modifica degli allegati

(Decreto legislativo n. 18, 23 febbraio 2023)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono recepite:
(modificata dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 102/25 - ndr)

a) le modifiche dell'allegato III sulle specifiche per l'analisi dei parametri, ove necessario, che la Commissione puņ apportare attraverso l'adozione di atti delegati, al fine di adeguarle alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche;

b) le modifiche del valore di parametro del bisfenolo-A nell'allegato I, Parte B, che la Commissione puņ apportare attraverso l'adozione di atti delegati, al fine di adeguarlo alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche.

(vedi modifica introdotta dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 102/25 - ndr)


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