(Decreto legislativo n. 18, 23 febbraio 2023)
1. Le autorità ambientali e sanitarie e i gestori
idro-potabili
adottano con ogni tempestività, e comunque non oltre il 12 gennaio
2026, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al
consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato
I,
Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici,
microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio.
(modificato dall'articolo
21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 102/25 - ndr)
2. Il controllo dei parametri di cui al comma 1 assume
carattere di
obbligo a decorrere dal 12 gennaio 2026.
(modificato dall'articolo
21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 102/25 - ndr)
(vedi moddifica introdotta dall'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 102/25 - ndr)