(Decreto legislativo n. 18, 23 febbraio 2023)
1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione dei commi 2 e 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Agli oneri derivanti dalla istituzione e pubblicazione di AnTeA di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Piano Nazionale per gli Investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
3. Per le attività di cui all'articolo
19, comma 2, nonchè per
gli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato
AnTeA di cui al suddetto articolo 19, comma 1, lettera
b), è
autorizzata la spesa complessiva di 1,6 milioni di euro per l'anno
2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai
relativi oneri, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante
corrispondente versamento ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato delle risorse di cui al «Conto per la promozione
della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione»
presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
(modificato dall'articolo
23, comma 1, del decreto legislativo 102/25 - ndr)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.