(Decreto legislativo n. 18, 23 febbraio 2023)
1. Il presente decreto non si applica:
a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;
b) alle acque considerate medicinali a norma della pertinente legislazione;
c) alle acque di cui all'articolo
2, comma 1), lettera a, punto
2), se:
(modificata dall'articolo 2, comma
1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 102/25 - ndr)
1) provenienti da fonti di approvvigionamento proprie dell'operatore alimentare, in quanto soggette agli obblighi e ai provvedimenti correttivi della pertinente legislazione alimentare e in particolare comprese nei «principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (sistema HACCP)», fatto salvo il rispetto per le stesse dei valori di parametro di cui all'allegato I, Parti A e B;
2) la loro qualità non può avere conseguenze dirette o indirette sulla salubrità del prodotto alimentare finale, secondo quanto valutato dall'autorità sanitaria territorialmente competente;
d) alle acque destinate esclusivamente a
quegli usi specifici
diversi da quello potabile, ivi incluse quelle utilizzate nelle
imprese alimentari, la cui qualità non abbia ripercussioni, dirette
o indirette, sulla salute dei consumatori interessati ovvero perchè
regolate da diversa specifica normativa, come individuate
nell'allegato V.
(modificata dall'articolo 2, comma
1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 102/25 - ndr)
2. Le acque destinate al consumo umano confezionate in
bottiglie o
contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione,
preparazione o trattamento di alimenti, devono essere conformi al
presente decreto fino al punto di rispetto della conformità di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c), e, qualora siano
destinate ad
essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere
ingerite da esseri umani, devono da quel punto in poi essere
considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.
(modificata dall'articolo 2, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 102/25 - ndr)
3. Le acque destinate al consumo umano prodotte dalle case
dell'acqua devono essere conformi al presente decreto fino al punto
di rispetto della conformità di cui all'articolo 5, comma
1, lettera
e), e, rientrando nell'attività di somministrazione diretta al
pubblico di bevande, devono da quel punto in poi essere considerate
alimenti.
(modificata dall'articolo 2, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 102/25 - ndr)
4. Le acque destinate al consumo umano richiamate al precedente comma 2, sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e all'allegato I, Parti A e B.
5. Le navi che eseguono la desalinizzazione dell'acqua, il
trasporto passeggeri e operano in veste di gestori idro-potabili,
sono soggette esclusivamente alle disposizioni di cui agli articoli
da 1 a 5 e agli articoli 8, 9,
12 e 15, e ai pertinenti
allegati.
(modificata dall'articolo 2, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 102/25 - ndr)
6. I requisiti minimi di cui all'allegato I, Parte A, non si applicano all'acqua di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176.
7. I gestori idro-potabili che forniscono, in media, meno di
10 m³
di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell'ambito di
un'attività commerciale o pubblica, sono soggetti soltanto alle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e agli
articoli 13, 14 e
15, e ai pertinenti allegati.
(modificata dall'articolo 2, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 102/25 - ndr)