Decreto legislativo 18/23 - articolo 5: Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati

  Articolo 5 - Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati

(Decreto legislativo n. 18, 23 febbraio 2023)

1. I valori per i parametri elencati nell'allegato I, Parti A e B, devono essere rispettati:

a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna, ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto rappresentativo della rete di distribuzione del gestore idro-potabile prossimo al punto di consegna, e nel punto di utenza in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano all'interno dei locali pubblici e privati;

b) per le acque destinate al consumo umano fornite da una cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna;

c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate al consumo umano, nel punto in cui sono confezionate in bottiglie o contenitori;

d) per le acque destinate al consumo umano utilizzate in una impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale impresa;

e) per le acque prodotte dalle case dell'acqua, nel punto di consegna alla casa dell'acqua e nel punto di utenza, tenendo conto di quanto disposto in articolo 3, comma 3.
(modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 102/25 - ndr)

2. Per le acque fornite attraverso la rete di distribuzione del gestore idro-potabile, si considera che quest'ultimo abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro sono rispettati nel punto di consegna quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera cc.
(modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 102/25 - ndr)

3. Per le acque fornite attraverso il sistema di distribuzione interno, il relativo gestore assicura che i valori di parametro di cui al comma 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto di utenza all'interno dei locali pubblici e privati. A tal fine, nel caso di edifici e locali prioritari il gestore del sistema di distribuzione interno assicura l'adempimento degli obblighi previsti all'articolo 9.
(modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 102/25 - ndr)

4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro nell'allegato I, Parti A e B, non siano conformi a tali valori al rubinetto, e si abbia evidenza certa che l'inosservanza sia dovuta al sistema di distribuzione interno o alla sua manutenzione:

a) l'autorità sanitaria locale territorialmente competente dispone che siano adottate misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura, quali, ad esempio:

1) provvedimenti correttivi da adottare da parte del gestore del sistema di distribuzione interno, in proporzione al rischio;

2) ferma restando la responsabilità primaria di intervento del gestore del sistema di distribuzione interno, raccomandando al gestore idro-potabile di adottare altre misure per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura, quale ad esempio la possibilità di impiego di adeguate tecniche di trattamento, tenendo conto della fattibilità tecnica e economica di tali misure;
(modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 102/25 - ndr)

b) l'autorità sanitaria locale territorialmente competente ed il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinchè i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.


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