Decreto legislativo 18/23 - articolo 6: Obblighi generali per l'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio

  Articolo 6 - Obblighi generali per l'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio

(Decreto legislativo n. 18, 23 febbraio 2023)

1. L'approccio basato sul rischio è finalizzato a garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano e l'accesso universale ed equo all'acqua in conformità al presente decreto, implementando un controllo olistico di eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e natura - inclusi i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuità della fornitura - conferendo priorità di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure più efficaci sotto il profilo dei costi e limitando analisi e oneri su questioni non rilevanti, coprendo l'intera filiera idropotabile, dal prelievo alla distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformità dell'acqua specificati all'articolo 5 e garantendo lo scambio continuo di informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili e le autorità competenti in materia sanitaria e ambientale.

2. L'approccio di cui al comma 1 comporta i seguenti elementi:

a) una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, in conformità all'articolo 7;

b) una valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura idro-potabile che includa il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna, effettuata dai gestori idro-potabili in conformità all'articolo 8;

c) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari, in conformità all'articolo 9.

3. La valutazione e gestione del rischio richiamata ai commi 1 e 2, si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, trasposti nelle Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua, elaborate dall'Istituto superiore di sanità (ISS), contenute in Rapporti ISTISAN 22/33 e successive modifiche e integrazioni.

4. Le regioni e province autonome effettuano e approvano una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano di cui al comma 2, lettera a), coordinata ed aggiornata con quanto previsto ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e attraverso l'interoperabilità dei sistemi informativi SINTAI e AnTeA ai sensi dell'articolo 7, comma 16, la mettono a disposizione delle Autorità ambientali regionali, delle Autorità sanitarie regionali e locali, delle Autorità di bacino distrettuali, del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonchè dei gestori idro-potabili operanti nei territori di propria competenza.

5. La valutazione e gestione del rischio di cui al comma 4, è effettuata per la prima volta entro il 12 luglio 2027, riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni, e, se necessario, aggiornata.

6. La valutazione e gestione del rischio relativa alla filiera idro-potabile di cui al comma 2, lettera b), è effettuata dai gestori idro-potabili per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni e, se necessario, aggiornata.

7. Per le finalità di cui al comma 6, i gestori idro-potabili:

a) dimostrano l'adeguatezza della valutazione e gestione del rischio della filiera idro-potabile ai criteri di cui all'articolo 8, mediante elaborazione di Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA) per ogni sistema di fornitura idro-potabile, che sottopongono all'approvazione da parte del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA) di cui all'articolo 19;

b) assicurano che i documenti e le registrazioni relative al PSA per il sistema di fornitura idro-potabile siano costantemente conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorità sanitarie territorialmente competenti, mediante condivisione degli stessi con il sistema «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)», secondo quanto indicato in allegato VI; la tracciabilità di tali dati dovrà essere garantita almeno per gli ultimi sei anni a partire dalla prima valutazione indicata al comma 6.

8. La valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari di cui al comma 2, lettera c), è effettuata dai gestori idrici della distribuzione interna per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, inserita dai medesimi gestori nel sistema AnTeA, riesaminata ogni sei anni e, se necessario, aggiornata.

9. Per le finalità di cui al comma 8, i gestori della distribuzione idrica interna:

a) dimostrano su richiesta dell'autorità sanitaria locale territorialmente competente, il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9, tenendo conto del tipo e della dimensione dell'edificio;

b) assicurano che le procedure, le registrazioni e ogni altro documento rilevante siano costantemente conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorità sanitarie territorialmente competenti; la tracciabilità di tali dati dovrà essere garantita almeno per gli ultimi sei anni a partire dalla prima valutazione indicata al comma 8.

10. Le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio di cui al comma 6, sono eseguite dal CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), sulla base degli indirizzi della Commissione nazionale di sorveglianza sui piani di sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 20.


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