DMS 11.05.23 - articolo 5: Tempi di conservazione

  Articolo 5 - Tempi di conservazione

(Decreto del Ministero della Salute, 11 maggio 2023)

1. Le informazioni di cui all'art. 3, comma 1, sono conservate per un periodo minimo di dieci anni a partire dalla data di registrazione delle informazioni.

2. Per i dispositivi di cui all'art. 3, comma 2, le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari di cui all'art. 1, comma 1, su base volontaria, possono applicare le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.


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