(Decreto del Ministero della Salute, 7 aprile 2023)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI
Visto il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011, n. 129, recante «Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, comma 46, della legge n. 191/2009»;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come novellato ai commi 11 e 11-bis dall'art. 4, comma 1, della legge 4 agosto 2021, n. 116, recante «Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici»;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport 24 aprile 2013, recante «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2013, n. 169;
Visto l'art. 4, comma 2, della citata legge 4 agosto 2021, n. 116, secondo cui «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede a modificare il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo»;
Ritenuto necessario, pertanto, modificare il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 al fine di adeguarlo alle disposizioni introdotte dall'art. 4, comma 1, della legge 4 agosto 2021, n. 116;
Decreta: