(Legge n. 193, 7 dicembre 2023)
1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, sono disciplinate le modalitā e le forme, senza oneri per l'assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, č definito l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano comunque i termini previsti dalla presente legge.
3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 7, 3, comma 2, e 4, comma 2, i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti in corso per l'adozione, nazionale e internazionale, nonchč i concorsi banditi dopo la medesima data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi ai principi ivi introdotti, a pena di nullitā delle singole clausole contrattuali o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi difformi. La nullitā opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed č rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
4. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivitā previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarā inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.