(Decreto del Ministero della Salute, 12 dicembre 2023)
IL DIRETTORE GENERALE
dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;
Visto in particolare l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica del testo unico, che prevede la pubblicazione annuale dell'elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 50 «Attuazione dei regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell'art. 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96», concernente l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari con il riordino delle norme contenute nel testo unico, nel rispetto del principio di «prevedere la distinzione, anche all'interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti o psicotrope»;
Preso atto di dover provvedere alla pubblicazione dell'elenco annuale previsto dal citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per le sostanze stupefacenti o psicotrope;
Ritenuto di integrare l'elenco con le imprese titolari di licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe;
Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2003, «Sistema informativo dell'Ufficio centrale stupefacenti»;
Visti gli atti d'ufficio;
Decreta: