Legge 86/24 - articolo 6: Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali

  Articolo 6 - Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali

(Legge n. 86, 26 giugno 2024)

1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, cittą metropolitane e Regione, sulla base dei principi di sussidiarietą, differenziazione ed adeguatezza.

2. Restano ferme, in ogni caso, le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.


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