(Decreto-legge 73/24 come convertito dalla legge n. 107, 29 luglio 2024)
1. A decorrere dall'anno 2024 e fino alla data di adozione dei
decreti di cui al comma 2, i valori della spesa per il personale
delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle
regioni autorizzati per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo
11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,
sono incrementati annualmente a livello regionale, nell'ambito del livello di
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato,
del 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto
all'esercizio precedente e, su richiesta della regione, di un ulteriore importo
sino al 5 per cento del predetto incremento, per un importo complessivo fino al
15 per cento del medesimo incremento del fondo sanitario regionale rispetto
all'esercizio precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e
finanziario del Servizio sanitario regionale, e compatibilmente con la
programmazione regionale in materia di assunzioni. Il predetto incremento della
misura massima del 5 per cento è autorizzato, previa verifica della
congruità delle misure compensative della maggiore spesa di personale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
(vedi
ricorso per legittimità costituzionale del
01.10.24,
sentenza della corte costituzionale 11 giugno / 21 luglio 2025, modificato
dall'articolo 1, comma 364, della legge
199/25 - ndr)
2. A decorrere dall'anno 2025, ai fini della
determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN
delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto
dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, con
uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
è adottata una metodologia per la definizione del fabbisogno di
personale degli enti del SSN in coerenza con i valori di cui al comma
1. I piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario
regionale predisposti dalle regioni sulla base della predetta
metodologia sono approvati con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del
riscontro di congruità finanziaria.
(vedi
ricorso per legittimità costituzionale del 25.09.24,
ricorso per legittimità costituzionale del
01.10.24,
sentenza della corte costituzionale 11 giugno / 21 luglio 2025 - ndr)
3. Fino all'adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.