(Determina dell'Agenzia Italiana del Farmaco, 31 luglio 2024)
1. I medicinali PEMBROLIZUMAB e LENVATINIB sono inseriti, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, e sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento del carcinoma anaplastico della tiroide localmente avanzato, metastatico e/o ricorrente, nel rispetto delle condizioni presenti nel registro di monitoraggio web based AIFA disponibile all'indirizzo: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1
2. Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai soli centri di alta specializzazione individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it/
3. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it