(Decreto legislativo n. 135, 4 settembre 2024)
1. All'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente» sono sostituite dalle seguenti: «l'agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione utilizzati e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente o sostanza»;
b) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, ai sensi dell'articolo 25, ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attivitą dell'azienda, il datore di lavoro invia il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'INAIL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'INAIL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attivitą che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attivitą che espone a sostanze tossiche per la riproduzione.»;
c) al comma 8:
1) all'alinea, le parole: «ad agenti cancerogeni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni o a sostanze tossiche per la riproduzione»;
2) alla lettera a), le parole: «consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL» sono sostituite dalle seguenti: «trasmette copia del registro di cui al comma 1 all'INAIL»;
3) alla lettera d), le parole: «ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni o a sostanze tossiche per la riproduzione, il datore di lavoro chiede all'INAIL»;
d) il comma 10 č sostituito dal seguente:
«10. L'INAIL trasmette annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute i dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 e a richiesta li rende disponibili alle regioni.».