(Decreto legislativo n. 156, 7 ottobre 2024)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivitą di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Visto l'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023;
Visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunitą e i paesi terzi;
Visto il regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunitą e i paesi terzi;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/196 della Commissione, del 25 novembre 2022, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», e, in particolare, l'articolo 70;
Considerato che il regolamento (UE) n. 1259/2013 ha introdotto, tra l'altro, un'ulteriore categoria di precursori di droghe, la categoria 4, in aggiunta alle tre categorie contemplate dalla precedente normativa europea gią oggetto di attuazione nell'ordinamento italiano, introducendo l'obbligo di autorizzazione da parte dei singoli Stati membri all'esportazione verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea;
Ritenuto necessario prevedere una disciplina sanzionatoria in relazione alla predetta categoria 4, a garanzia del rispetto dell'obbligo di autorizzazione di cui sopra;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 11 marzo 2024;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 4 aprile 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 2 ottobre 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo: