Determina AIFA 11.10.24 - Mektovi - allegato

  Allegato

(Determina dell'Agenzia Italiana del Farmaco, 11 ottobre 2024)

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilitą nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

 

Nuove Confezioni: MEKTOVI
Codice ATC - Principio attivo: L01EE03 Binimetinib
Titolare: Pierre Fabre Medicament
Codice procedura: EMEA/H/C/004579/X/0029
GUUE: 31 luglio 2024

Indicazioni terapeutiche:
Binimetinib in associazione ad encorafenib č indicato per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600 (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Modo di somministrazione:
Il trattamento con binimetinib in associazione ad encorafenib deve essere iniziato e supervisionato sotto la responsabilitą di un medico esperto nella somministrazione di medicinali antitumorali.
«Mektovi» č per uso orale.
Le compresse devono essere deglutite intere con acqua. Possono essere assunte con o senza cibo.

Confezioni autorizzate:
EU/1/18/1315/003 - A.I.C. n. 047197037 /E In base 32: 1F0BVF 45 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - Blister (PVC/PVDC/Alu) - 28 compresse
EU/1/18/1315/004 - A.I.C. n. 047197049 /E In base 32: 1F0BVT 45 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - Blister (PVC/PVDC/Alu) - 56 compresse

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)
I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivitą e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio č modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).