DMS 30.08.24 - articolo 2

  Articolo 2

(Decreto del Ministero della Salute, 30 agosto 2024)

1. Per l'anno accademico 2023/2024 il numero dei contratti di formazione medica specialistica a carico dello Stato è pari a 14.576 unità per il primo anno di corso ed è determinato, per ciascuna tipologia di specializzazione, secondo quanto indicato nella allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto.

2. Alla distribuzione dei contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione degli Atenei, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole medesime, provvede con successivo decreto, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministro dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute.


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