DMS 30.08.24 - articolo 3

  Articolo 3

(Decreto del Ministero della Salute, 30 agosto 2024)

1. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle università possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.

2. Le regioni e le province autonome, nel cui territorio non insistano atenei con corsi di laurea in medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con università di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.


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