DMS 30.08.24 - articolo 4

  Articolo 4

(Decreto del Ministero della Salute, 30 agosto 2024)

1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola, nonchè, ai sensi dell'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, nel personale medico, dipendente a tempo determinato di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico o di un Istituto zooprofilattico sperimentale di cui al comma 422 e seguenti della medesima legge 27 dicembre 2017 n. 205. Il personale medico di cui al presente comma perde il diritto alla frequenza della scuola di specializzazione nel caso di cessazione - durante il corso di specializzazione medesimo - del rapporto di lavoro a suo tempo instaurato con uno dei sopraindicati enti.

2. Per l'ammissione in soprannumero alle scuole di specializzazione ai sensi del comma 1, i candidati devono avere superato le prove di ammissione previste dalla normativa vigente.


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