(Decreto del Ministero della Salute, 30 agosto 2024)
1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico scientifica tra le università italiane e straniere, non possono essere superiori ai diciotto mesi.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.