LEGGE N. 171, 18 NOVEMBRE 2024
(Gazzetta Ufficiale n. 276 del
25.11.24,
pag. 1)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonche' di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria
Allegato (omesso)
(per facilitare la lettura viene riportato il testo coordinato del decreto-legge n. 137, 1° ottobre 2024, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale a pagina 75 - ndr)
Testo del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 230 del 1° ottobre 2024), coordinato con la legge di conversione 18 novembre 2024, n. 171 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonche' di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.»
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia
ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell'art. 10, commi 2 e 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Articolo 1 - Modifiche agli articoli 583-quater e 635 del codice penale
Articolo 2 - Modifiche agli articoli 380, 382-bis e 550 del codice di procedura penale