(Decreto del Ministero della Salute n. 172, 23 ottobre 2024)
1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi è composto dai presidenti dei consigli regionali e provinciali, limitatamente alle province di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. Esso è integrato dalla rappresentanza elettiva della sezione B dell'albo, determinata sulla base della tabella di cui all'allegato 2, che fa parte integrante del presente regolamento. Qualora il numero dei componenti di diritto della sezione A dovesse subire variazioni in applicazione dell'articolo 6 della citata legge, il numero dei componenti elettivi della sezione B sarà determinato sulla base della tabella di cui all'allegato 3, che fa parte integrante del presente regolamento. Entro 30 giorni dall'elezione della rappresentanza nazionale della Sez. B, il Ministro della Salute convoca il Consiglio Nazionale dell'Ordine per il suo insediamento, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 della Legge 18 febbraio 1989 n. 56.
2. I consiglieri del Consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini regionali e provinciali e restano in carica quattro anni.
3. I rappresentanti della sezione B nel Consiglio nazionale sono eletti dai consigli regionali e provinciali.
4. Ai fini della elezione dei rappresentanti della sezione B nel Consiglio nazionale, il Ministero della salute entro il trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima proclamazione dei risultati delle elezioni di rinnovo dei Consigli territoriali convoca mediante apposito avviso i consigli regionali e provinciali, indicando il giorno in cui gli stessi devono riunirsi per procedere alle elezioni. Ciascun consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, i nomi degli iscritti nella sezione B da eleggere tra coloro che si sono candidati nel rispetto dei termini di cui al comma 5. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato. Il presidente dell'Ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda predisposta dal Ministero della salute, con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. Si considerano non apposti i nominativi trascritti dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è immediatamente trasmessa tramite pec al Ministero della salute.
5. Le candidature sono comunicate al Consiglio nazionale entro il termine stabilito dal Ministero della salute nell'avviso di convocazione di cui al comma 4. Entro le successive quarantotto ore il Consiglio nazionale provvede a pubblicare le candidature sul proprio sito internet. Nel caso in cui nessun iscritto alla sezione B dell'albo sia stato candidato o eletto ovvero una volta eletto vi rinunci senza che vi siano altri iscritti alla sezione B che abbiano riportato voti, il Consiglio è composto dai soli membri iscritti alla sezione A.
6. A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il candidato con minore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il minore di età.
7. Il Ministero della salute provvede alla proclamazione degli eletti mediante decreto avente natura non regolamentare.
8. Il consigliere di diritto che è venuto a mancare per qualsiasi causa è sostituito dal nuovo presidente eletto all'interno del Consiglio territoriale di cui trattasi o da eventuale Commissario.
9. I consiglieri elettivi che vengono a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che, per minor numero di voti ricevuti, seguono immediatamente nell'ordine.