DMS 23.10.24 - articolo 12: Elezioni delle cariche istituzionali del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi

  Articolo 12 - Elezioni delle cariche istituzionali del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi

(Decreto del Ministero della Salute n. 172, 23 ottobre 2024)

1. Sono cariche istituzionali del Consiglio nazionale dell'Ordine:

a) il Presidente;

b) il Vice Presidente;

c) il Segretario;

d) il Tesoriere.

2. Le elezioni delle cariche, di cui al comma 1, si tengono ogni quattro anni durante la seduta di insediamento del Consiglio. Le votazioni si svolgono contemporaneamente per ciascuno dei predetti organi e risulta eletto il candidato che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti del Consiglio. Dal terzo scrutinio in poi č sufficiente la maggioranza relativa.

3. Quando una carica viene meno prima del termine della sua scadenza, si procede a nuove elezioni per la sua sostituzione; in tal caso la durata del suo mandato č limitato fino alla scadenza originaria.

4. I componenti di diritto del Consiglio nazionale restano in carica per il tempo in cui sono presidenti dei consigli dell'Ordine territoriale.

5. Gli avvicendamenti dei componenti del Consiglio nazionale non interrompono la continuitā di funzionamento del Consiglio nazionale stesso.


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