(Decreto del Ministero della Salute n. 172, 23 ottobre 2024)
1. I consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi nell'esercizio della funzione disciplinare separano la funzione istruttoria da quella giudicante, a garanzia del diritto di difesa e dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare.
2. A tal fine, presso ogni ordine regionale o provinciale sono costituiti uffici istruttori, composti da 3 a 9 membri, di cui uno con funzioni di coordinatore iscritto alla sezione A dell'albo, nominati dal consiglio territoriale dell'Ordine tra gli iscritti all'albo territoriale di competenza, che non siano componenti del consiglio stesso, tra cui almeno uno iscritto alla sezione B dell'albo. Almeno uno dei componenti è estraneo alla professione ed è in possesso di competenze giuridiche, in qualità di ex magistrato, docente universitario in materia di diritto, avvocato. Gli uffici istruttori sono costituiti dopo le elezioni successive all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Nel caso di procedimenti che coinvolgono gli iscritti alla sezione B, l'istruttoria è sempre affidata all'intero ufficio istruttorio. Parimenti, il componente dell'ufficio istruttorio appartenente alla sezione B partecipa alla fase istruttoria degli iscritti alla sezione A.
4. Nel caso di mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B, ovvero in caso di astensione o ricusazione del rappresentante della sezione B nell'ufficio istruttore, l'ufficio opera anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.
5. Gli uffici istruttori compiono gli atti preordinati alla instaurazione del procedimento disciplinare relativo agli iscritti al consiglio regionale o provinciale, con l'invito al professionista a riferire sui fatti oggetto della segnalazione. All'esito della istruttoria trasmettono la documentazione al competente consiglio territoriale per il giudizio disciplinare, con la richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare decisa a maggioranza dei presenti, con prevalenza, in caso di parità del voto, del coordinatore formulando in tal caso i profili di addebito, previa audizione dell'interessato redigendo apposito verbale.
6. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli psicologi, composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento, vista la relazione dell'ufficio istruttorio e sentito il coordinatore del medesimo ufficio che illustra la stessa in sede di consiglio, giudica gli iscritti al proprio albo.
7. I provvedimenti disciplinari vengono adottati dal consiglio dell'Ordine composto esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.
8. Nel caso in cui il consiglio dell'Ordine abbia un solo componente eletto in rappresentanza della sezione B dell'albo esso giudica in composizione monocratica.
9. Nel caso in cui nel consiglio dell'Ordine non siano presenti eletti in rappresentanza della sezione B dell'Albo, il consiglio territoriale dell'Ordine viene integrato dal consigliere iscritto alla sezione B del consiglio più vicino.