DMS 23.10.24 - articolo 2: Composizione ed elezione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi

  Articolo 2 - Composizione ed elezione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi

(Decreto del Ministero della Salute n. 172, 23 ottobre 2024)

1. I consigli regionali e provinciali dell'Ordine sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;

b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;

c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;

d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

2. I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente regolamento e durano in carica quattro anni dalla data della proclamazione. I consiglieri non possono essere eletti per pił di due volte consecutive, tenendo conto nel computo, in fase di prima applicazione del presente regolamento, anche degli ultimi due mandati.

3. I consiglieri regionali e provinciali rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo territoriale e sono eletti dagli iscritti secondo le modalitą di cui all' articolo 3.


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