(Decreto del Ministero della Salute n. 172, 23 ottobre 2024)
1. I consigli regionali e provinciali dell'Ordine sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:
a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;
d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.
2. I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente regolamento e durano in carica quattro anni dalla data della proclamazione. I consiglieri non possono essere eletti per pił di due volte consecutive, tenendo conto nel computo, in fase di prima applicazione del presente regolamento, anche degli ultimi due mandati.
3. I consiglieri regionali e provinciali rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo territoriale e sono eletti dagli iscritti secondo le modalitą di cui all' articolo 3.