DMS 23.10.24 - articolo 3: Elezione degli organi territoriali dell'Ordine degli psicologi

  Articolo 3 - Elezione degli organi territoriali dell'Ordine degli psicologi

(Decreto del Ministero della Salute n. 172, 23 ottobre 2024)

1. Il voto è esercitato con le modalità di cui agli articoli 20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13, 21, commi 2 e 3, 22, commi 1, 3 e 4, 23, 24 e 25 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

2. Ciascun consiglio dell'Ordine può stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche ed elettroniche, individuando le procedure operative previa verifica e validazione da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine, ai sensi del regolamento sulle operazioni elettorali, di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3. Con delibera del Consiglio nazionale dell'ordine sono stabiliti i criteri in base ai quali le votazioni dei Consigli territoriali possono svolgersi anche su più sedi, avuto riguardo al numero degli iscritti ed in ragione delle caratteristiche geografiche del territorio e delle distanze tra le sedi. La delibera di cui al periodo precedente stabilisce altresì i criteri in base ai quali la durata delle votazioni può avvenire in più di due giorni, di cui almeno uno festivo. Ciascun consiglio dell'Ordine che intenda procedere in attuazione della citata delibera, è tenuto a darne notizia, nei modi e con le forme di pubblicità opportune, oltre che al Consiglio nazionale, anche a tutti gli iscritti.

4. Il presidente uscente del consiglio dell'Ordine, sentito il consiglio, indice le elezioni. L'avviso di indizione, da inviarsi tramite posta elettronica certificata o telefax o posta prioritaria almeno venti giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo territoriale, deve indicare i membri del consiglio uscente, i giorni delle votazioni, nonchè, per ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni, la sede o le sedi delle votazioni. L'avviso è contestualmente comunicato anche al Consiglio nazionale. Il calendario delle convocazioni per le votazioni è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente territoriale e del Consiglio nazionale e viene comunicato agli iscritti tramite messaggio pec o e-mail, almeno cinque giorni prima della data dell'inizio dei lavori. Ai fini della validità della indizione è sufficiente la prova dell'avvenuto invio dell'avviso.

5. La votazione per l'elezione del consiglio è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purchè non inferiore a un decimo degli iscritti, ai sensi dell'articolo 20 comma 11 della legge 56 del 1989 come modificata dall'articolo 9, comma 5, lett. b), della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Il mancato raggiungimento del quorum in seconda convocazione comporta l'indizione di nuove elezioni. Dopo l'invio dell'avviso di indizione delle elezioni e durante l'intera durata delle procedure elettorali, ivi incluso nel caso di sospensione delle stesse, il consiglio dell'Ordine dovrà comunque procedere ad effettuare nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni. Le nuove iscrizioni, i trasferimenti e le cancellazioni effettuate successivamente alla data di indizione delle elezioni non sono computate nel quorum di cui al presente articolo.

6. Ciascun consiglio dell'Ordine riserva uno o più posti nel consiglio agli iscritti alla sezione B dell'albo, secondo quanto indicato dalla tabella di cui all'allegato 1. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile.


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