(Decreto del Ministero della Salute n. 172, 23 ottobre 2024)
1. Il quorum di cui all'articolo 3, comma 5 e il numero dei componenti dei consigli da eleggere viene stabilito in base al numero degli iscritti alla sezione A e B, risultanti alla data di indizione delle elezioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 4. Hanno diritto al voto tutte le persone fisiche iscritte all'albo territoriale.
2. Sono esclusi dall'elettorato attivo gli iscritti che alla data di indizione delle elezioni risultino sospesi dall'esercizio professionale. Sono eleggibili coloro che risultano iscritti e non sospesi alla scadenza del termine di cui al comma 6. Costoro possono candidarsi singolarmente o nell'ambito di una lista composta da un numero di candidati non superiore ai tre quinti dei componenti da eleggere. Non è possibile candidarsi in più liste.
3. Restano ferme le disposizioni di carattere generale in materia di inconferibilità e incompatibilità.
4. Le liste di candidati alle cariche di componente del consiglio dell'Ordine devono contenere almeno il 20% di candidati del genere meno rappresentato in lista se presenti tra gli iscritti all'albo e almeno il 20% di iscritti di età non superiore ai 45 anni. Il requisito di età può essere assorbito dal requisito di genere.
5. Le liste di candidati, opportunamente denominate, e le singole candidature al consiglio dell'Ordine, devono essere sottoscritte da un numero di iscritti all'albo, diversi dai candidati, almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere. Le firme devono essere autenticate dal presidente dell'Ordine uscente ovvero da altri soggetti previsti dalla normativa vigente.
6. Le liste di candidati e le singole candidature al consiglio dell'Ordine di cui al comma 5, devono essere presentate entro le ore 12 del decimo giorno prima della data di svolgimento delle votazioni, mediante posta elettronica certificata o a mano presso la segreteria della sede del consiglio dell'Ordine territoriale. Il consiglio territoriale dell'Ordine provvede alla pubblicazione delle liste di candidati e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale, a partire dal giorno successivo al termine di presentazione e comunque entro tre giorni.
7. Il mancato rispetto di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 comporta l'esclusione della lista dei candidati o della candidatura singola dalle elezioni.
8. In caso di mancato raggiungimento del quorum in prima convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide e non possono essere presentate ulteriori liste o singole candidature.