(Decreto del Ministero della Salute n. 172, 23 ottobre 2024)
1. Con il provvedimento di indizione delle elezioni di cui all'articolo 3 comma 4, il presidente del consiglio dell'Ordine nomina un presidente e due scrutatori per ognuno dei seggi elettorali istituiti, individuati tra gli iscritti all'albo.
2. Il segretario del seggio è il segretario del consiglio dell'Ordine uscente; in caso dell'istituzione di più seggi, nel provvedimento di indizione delle elezioni, il presidente del consiglio dell'Ordine individua tra i consiglieri uscenti non candidati un sostituto del segretario per ogni seggio ulteriore istituito, con funzioni di segretario di seggio.
3. Non possono far parte del seggio elettorale coloro che abbiano rapporti di parentela o affinità fino al secondo grado con soggetti candidati nè i candidati stessi.
4. In caso di diniego o di impedimento successivo alla nomina di uno o più dei componenti del seggio, il presidente del consiglio dell'Ordine, con proprio provvedimento, provvede alla sostituzione.