DMS 23.10.24 - articolo 6: Operazioni di voto

  Articolo 6 - Operazioni di voto

(Decreto del Ministero della Salute n. 172, 23 ottobre 2024)

1. Fermo restando la possibilità di adottare le modalità telematiche ed elettroniche, la votazione si effettua a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, a mezzo di schede che sono predisposte in un unico modello predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del Consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Su tali schede, contenenti l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, uno degli scrutatori presenti nel seggio appone la propria firma leggibile in corrispondenza del timbro di cui al periodo precedente.

2. Sulla scheda l'elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione di una lista. Su ciascuna riga può essere riportata esclusivamente una preferenza; qualora siano riportate su una riga più preferenze, tutte le preferenze riportate sulla riga sono nulle. E' altresì nulla qualsiasi preferenza espressa al di fuori delle righe previste nella scheda elettorale. Devono essere espresse almeno il 20% delle preferenze per il genere meno rappresentato tra i candidati a pena di nullità della scheda.

3. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

4. Spetta al presidente del seggio elettorale predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto e adottare ogni provvedimento utile e necessario per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

5. Il voto può essere espresso per il singolo candidato; l'elettore può esprimere le proprie preferenze di voto per un numero di candidati che non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere; eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

6. Il presidente del seggio elettorale chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo, curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengano incollate almeno due strisce di carta recanti il timbro dell'Ordine e la sua firma e quella degli altri componenti del seggio elettorale nonchè di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente il presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.

7. All'ora stabilita del giorno successivo il presidente del seggio, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.

8. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal presidente del seggio e dagli altri componenti del seggio nonchè recare il timbro dell'Ordine.

9. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, che dovrà svolgersi in seduta pubblica, assistito dagli scrutatori e dal segretario.


articolo precedente // articolo successivo