DMS 23.10.24 - articolo 7: Operazioni di scrutinio

  Articolo 7 - Operazioni di scrutinio

(Decreto del Ministero della Salute n. 172, 23 ottobre 2024)

1. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte, preliminarmente allo scrutinio, il presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 3, comma 5. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il presidente del seggio dichiara non valida la votazione e non procede al conteggio delle schede presenti nelle urne.

2. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il presidente del seggio apre lo scrutinio e provvede al conteggio delle schede depositate nell'urna, al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell'urna stessa.

3. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell'urna, il presidente del seggio, in caso di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta.

4. Sono nulle le schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa.

5. Il presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali e decide, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.


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