DMS 23.10.24 - articolo 8: Proclamazione dei risultati

  Articolo 8 - Proclamazione dei risultati

(Decreto del Ministero della Salute n. 172, 23 ottobre 2024)

1. Ultimato lo scrutinio delle schede, previa verifica dell'eleggibilità ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, il risultato è immediatamente proclamato dal presidente del seggio. Le schede scrutinate sono conservate per centottanta giorni a cura del consiglio dell'Ordine. Le schede nulle e contestate sono conservate per quattro anni, dopo essere state vidimate dal presidente del seggio e dagli scrutatori, in un plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma, con il timbro dell'Ordine.

2. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il candidato con minor anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il minore di età. Nel caso di voti assegnati all'intera lista, risultano eletti i candidati posti in lista in ordine crescente, fino all'esaurimento dei posti a disposizione.

3. I consiglieri durano in carica quattro anni; i consiglieri che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine; i consiglieri così sostituiti durano in carica fino alla scadenza originaria del mandato. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni ai sensi dell'articolo 9.

4. Il presidente del seggio notifica immediatamente i risultati delle elezioni al consiglio territoriale dell'Ordine, agli eletti, al Ministero della salute, al procuratore della Repubblica presso il tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale nonchè al Consiglio nazionale dell'Ordine e agli enti nazionali di previdenza e assistenza della categoria, ove previsti.

5. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del consiglio dell'Ordine uscente.

6. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il consiglio dell'Ordine si riunisce su convocazione del presidente uscente, per l'insediamento nonchè per procedere alla definizione delle cariche istituzionali. Restano ferme le disposizioni di carattere generale in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

7. I risultati elettorali possono essere impugnati con ricorso al tribunale competente per territorio dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

8. I consigli regionali e provinciali eleggono, tra i propri componenti, un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un tesoriere.


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