DMS 23.10.24 - articolo 9: Elezioni suppletive

  Articolo 9 - Elezioni suppletive

(Decreto del Ministero della Salute n. 172, 23 ottobre 2024)

1. Se i componenti del consiglio nel corso del quadriennio per cui sono stati eletti, sono ridotti per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni all'indizione delle elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli e con le stesse modalità in quanto applicabili.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1, il presidente del Consiglio adotta i provvedimenti necessari alla indizione delle elezioni entro il termine ivi indicato.

3. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario.


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