DMS 23.10.24 - premessa

  Premessa

(Decreto del Ministero della Salute n. 172, 23 ottobre 2024)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 117, comma 2, lettera g) e comma 6 della Costituzione;

Visto la legge 18 febbraio 1989, n. 56 recante: «Ordinamento della professione di psicologo»;

Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 238;

Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre del 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse» ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221 recante «Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonchè dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante: «Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonchè disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 4, della citata legge 11 gennaio 2018, n. 3, che ha inserito nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'articolo 01 (Categoria professionale degli psicologi), con il quale la professione di psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018 recante: «Ordinamento della professione di psicologo», pubblicato sulla GU Serie Generale n. 127 del 4 giugno 2018;

Visto l'articolo 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178;

Visto l'articolo 8-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modifiche dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il quale dispone che: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con regolamento, disciplina: a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'Ordine anche degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine; b) le modalità per l'integrazione degli organi disciplinari, anche istruttori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2024 n. 856/2024 e 27 agosto 2024, n. 1126/2024;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17 comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 effettuata con nota del 10 ottobre 2024 prot. n. 8795;

Adotta

il seguente regolamento:


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