Legge 15/25 - testo coordinato del decreto-legge - articolo 4: Disposizioni concernenti termini in materia di salute

  Articolo 4 - Disposizioni concernenti termini in materia di salute

(Decreto-legge 202/24 come convertito dalla legge n. 15, 21 febbraio 2025)

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, concernente la permanenza in carica degli organi deputati alla liquidazione coatta amministrativa dell'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), al terzo periodo, le parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 » sono soppresse.

2. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati» sono inserite le seguenti: «o della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attività riferita agli operatori socio-sanitari»;

c) al secondo periodo, le parole: «dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale».

2-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'assolvimento degli obblighi di formazione continua in medicina, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 1-ter, le parole: «2014-2016 e 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022».

3. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo:» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina vigente in materia:»;

b) alla lettera a), le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «maturato al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «maturato al 31 dicembre 2025»;

b) le parole: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025».

3-ter. All'articolo 4, comma 9-quinquiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

4. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, le parole: «31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025 nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale».

5. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo ai requisiti di partecipazione del personale medico ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, le parole: «alla data di pubblicazione del presente decreto» sono soppresse e le parole: «il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2024».

6. All'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci, sulla base dei dati delle fatture elettroniche, le parole «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

7. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, concernente la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 5-bis, concernente l'applicazione del regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

c) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

«7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2026. Resta ferma la possibilità da parte delle regioni di accreditare nuove strutture sanitarie ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

d) al comma 8-septies, relativo alla limitazione di responsabilità penale ai casi di colpa grave a carico degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole «31 dicembre 2024» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

9. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Fino al 31 dicembre 2024, in relazione» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione»;

b) dopo le parole «iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono» sono inserite le seguenti: «mantenere gli incarichi già assegnati ovvero»;

c) dopo le parole «partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi quelli provvisori e di sostituzione».

10. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla possibilità per i medici iscritti al corso di formazione in medicina generale di instaurare un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonchè per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»;

b) al comma 2, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025» e le parole: «e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza» e «esclusivamente durante lo stato di emergenza» sono soppresse;

c) al comma 3, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»;

c-bis) al comma 4, al primo periodo, le parole: «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025,» e, al secondo periodo, le parole: «esclusivamente durante lo stato di emergenza» sono soppresse.

11. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale nonchè di ridurre le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2025, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2025, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella 1 allegata al presente decreto, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto sanità. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n.213 del 2023 in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 31.400.000 euro per l'anno 2025 e in 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 31.400.000 euro per l'anno 2025 e 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

11-bis. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 800.000 euro per l'anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

12. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonchè per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonchè per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale».

12-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

12-ter. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «e di» sono sostituite dalla seguente: «, di» e le parole: «al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 2027 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028». Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

12-quater. All'articolo 1, comma 580, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla spesa farmaceutica per acquisti diretti, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta giorni».

12-quinquies. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli incassi di cui al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023 possono essere utilizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2024. Resta ferma la compensazione di eventuali pagamenti con riserva a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.

12-sexies. Le disposizioni di cui al comma 12-quinquies si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data del 20 marzo 2025.