(Decreto del Ministero della Salute, 17 febbraio 2025)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome predispongono un progetto operativo per la realizzazione dell'interoperabilitą tra le piattaforme regionali e la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, prevista dall'art. 1, comma 2, del presente decreto, concordando con Agenas i tempi di realizzazione.
2. I progetti di cui al comma 1 del presente articolo sono approvati dall'Agenzia nazionale per i servizi regionali e possono prevedere una fase transitoria.
3. Le regioni e le province autonome, fino all'avvio della piattaforma di cui al comma 1, provvedono a conferire i dati sui tempi di attesa secondo le specifiche tecniche previste dal PNGLA e sue successive modificazioni e integrazioni. 4. Agenas pubblica le specifiche tecniche di cui al paragrafo 1.4.1 «Flusso Giornaliero Webservice» dell'allegato A, «Linee guida di realizzazione, funzionamento e interoperabilitą della Piattaforma nazionale liste di attesa (PNLA)», per l'invio giornaliero del tracciato di trasmissione, entro il 15 marzo 2025.