DMS 27.03.25 - articolo 2

  Articolo 2

(Decreto del Ministero della Salute, 27 marzo 2025)

1. Le specialitą medicinali per uso topico, ivi comprese quelle per uso dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico, contenenti principi attivi, appartenenti alle classi S5 - diuretici e agenti mascheranti e S6 - stimolanti, di cui al decreto 13 aprile 2005 e successive modificazioni e integrazioni, non devono riportare sull'etichettatura dell'imballaggio esterno il pittogramma di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), del presente decreto.

2. Il foglio illustrativo delle specialitą medicinali di cui al precedente comma, deve riportare al paragrafo avvertenze speciali la frase: «Attenzione per chi svolge attivitą sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. E' vietata un'assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle riportate».

3. Le specialitą medicinali contenenti principi attivi appartenenti alla classe S9 - glucocorticoidi, somministrate per via inalatoria e topica: dentale-intracanalare, dermica, intranasale, oftalmologica e perianale, non sono proibite quando l'assunzione avviene alle dosi e per le indicazioni terapeutiche autorizzate, non devono riportare sull'etichettatura dell'imballaggio esterno il pittogramma di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), del presente decreto.

4. Il foglio illustrativo delle specialitą medicinali di cui al precedente comma del presente articolo, deve riportare al paragrafo avvertenze speciali la frase: «Attenzione per chi svolge attivitą sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. E' vietata un'assunzione diversa per indicazioni terapeutiche, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle riportate».

5. I titolari di A.I.C. sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui ai precedenti commi a partire dai lotti prodotti dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto. E' autorizzato lo smaltimento delle confezioni prodotte anteriormente al termine sopra indicato fino alla naturale scadenza delle stesse.

6. La documentazione relativa alle domande di A.I.C., di variazione o di rinnovo, presentate a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, deve essere conforme alle disposizioni di cui ai precedenti commi.


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