DMS 27.03.25 - articolo 3

  Articolo 3

(Decreto del Ministero della Salute, 27 marzo 2025)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai medicinali, preparati in farmacia detti «formula magistrale» e «formula officinale», contenenti i principi attivi inclusi nella lista di cui al decreto 13 aprile 2005 del Ministero della salute e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'etichettatura deve riportare la frase indicata al comma 3, lettera b), del precedente art. 1.

3. I medicinali preparati in farmacia per uso topico, ivi compresi quelli per uso dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico, auricolare contenenti principi attivi, appartenenti alle classi S5 - diuretici e agenti mascheranti e S6 - stimolanti, di cui al decreto 13 aprile 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, devono riportare sull'etichettatura la frase: «Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. E' vietata un'assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle prescritte».

4. Ai medicinali di cui al comma 1 del presente articolo si applica la classificazione ai fini della fornitura di «medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta», ai sensi della tabella 5 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.


articolo precedente // articolo successivo