(Decreto del Ministero della Salute, 27 marzo 2025)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376 e successive modificazioni, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping», in particolare l'art. 7;
Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive integrazioni e modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE», in particolare l'art. 37, comma 1-bis;
Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport, recante la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping vietati, entrato in vigore il 1° gennaio 2005;
Vista la legge 26 novembre 2007, n. 230, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005»;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive»;
Visto il proprio decreto 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 giugno 2002, n. 132, recante «Modalità di trasmissione dei dati di commercializzazione delle specialità medicinali»;
Visto il proprio decreto 24 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2003, recante «Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 200, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"»;
Visto l'allegato al citato decreto del Ministro della salute 24 settembre 2003, fatto salvo dai successivi decreti che hanno ridisciplinato la materia, da ultimo il decreto del Ministro della salute 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 3 giugno 2005, recante «Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"» e successive modificazioni;
Visto il proprio decreto 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, recante «Istituzione di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo» e successive modificazioni;
Visto il proprio decreto 24 ottobre 2006, recante «Modalità di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantità di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 30 dicembre 2006 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», che ha traferito le competenze della suddetta Commissione alla sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato tecnico sanitario, nominato con decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015 e successive modificazioni;
Vista la determina dell'Agenzia italiana del farmaco 24 maggio 2018, n. 821, recante «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 4 agosto 2017, n. 124», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - dell'11 giugno 2018, n. 133;
Visto il proprio decreto 10 aprile 2019 di modifica al decreto 19 maggio 2005, recante «Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"»;
Visto, da ultimo, il proprio decreto 25 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 29 ottobre 2024, recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping» reso in adesione all'emendamento all'allegato I della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale anti-doping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2024;
Vista la nota dell'Agenzia italiana del farmaco del 12 aprile 2024, recante protocollo in entrata n. 11114 del 15 aprile 2024, con la quale veniva richiesto di apportare modifiche relativamente ai farmaci appartenenti alle classi S3 (beta-2 agonisti), S5 (diuretici ed agenti mascheranti) e S9 (corticosteroidi), tenendo conto delle note introdotte dalla WADA (Agenzia mondiale anti-doping) nella lista dei principi attivi dopanti, che hanno comportato, avuto riguardo a taluni principi attivi dopanti, l'esclusione di alcune formulazioni dall'elenco dei medicinali dopanti;
Vista la nuova «Lista delle sostanze e dei metodi proibiti 2025», approvata dal Comitato esecutivo della WADA il 12 settembre 2024 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2025;
Sentita la Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping nella seduta del 16 gennaio 2025, che ha approvato le ulteriori necessarie modifiche da apportare al decreto 19 maggio 2005 relativamente alle classi S5, S6 e S9;
Considerata, dunque, la necessità di adottare un nuovo decreto che, in sostituzione del decreto 19 maggio 2005 e successive modificazioni, disciplini in maniera sistematica la materia, ai fini anche della semplificazione normativa;
Decreta: