DMS 05.05.25 - articolo 11: Trattamento dei dati

  Articolo 11 - Trattamento dei dati

(Decreto del Ministero della Salute, 5 maggio 2025)

1. Nel Sistema sono trattati solo i dati adeguati, pertinenti e limitati al perseguimento delle finalità del presente decreto anche nel rispetto delle misure indicate nel decreto del Ministero della salute 7 dicembre 2016, n. 262.

2. L'integrità e la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del Sistema, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vengono garantite mediante misure tecniche e organizzative stabilite anche sulla base del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e i cui obiettivi di protezione sono descritti nel disciplinare tecnico di cui all'art. 10, in conformità alle linee guida contenenti le regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

3. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati personali di cui all'art. 4, comma 1, comunicati dalle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 6, comma 3, ed effettuato per le finalità di cui all'art. 3.

4. Le regioni e le province autonome e le aziende sanitarie sono titolari del trattamento dei dati personali contenuti nel certificato ed effettuato dalle stesse per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, in virtù delle esigenze di assistenza, di tutela della salute, di programmazione e di prevenzione sanitaria, nonchè dei compiti elencati agli articoli 3, 5, 6, 8 e 9.


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