(Decreto del Ministero della Salute, 5 maggio 2025)
1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla predetta pubblicazione.
2. La Direzione compente in materia di digitalizzazione e del sistema informativo sanitario nazionale e della statistica del Ministero della salute, in accordo con le regioni e le province autonome, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente norma, pubblica sul sito del Ministero le specifiche tecniche di cui al comma 4 dell'art. 6.
3. Dall'anno 2027 il conferimento dei dati nelle modalità e nei contenuti di cui al presente decreto è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti. n. 2271).
4. Il decreto del Ministro della salute 16 luglio 2001, n. 349, è abrogato dal 1° gennaio 2026.