(Decreto del Ministero della Salute, 5 maggio 2025)
1. Il Sistema assicura, per i motivi di interesse pubblico rilevante previsti dall'art. 2-sexies, comma 2, lettere u), v) e cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dall'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, lettere g) e i) lo svolgimento di compiti di interesse pubblico o di compiti connessi all'esercizio di pubblici poteri in materia di sanità pubblica e statistica sanitaria, con particolare riferimento alla programmazione e alla prevenzione sanitaria nazionale e regionale nell'area materno-infantile.
2. Al fine di consentire il monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonchè dell'economicità nell'impiego delle risorse, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Sistema consente, ai soggetti indicati nell'art. 9 del presente decreto, analisi, utili per il calcolo di indicatori, anche ai fini della verifica di cui all'art. 3 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005.