DMS 05.05.25 - articolo 5: Procedure di compilazione, luogo della conservazione e tempistiche di redazione

  Articolo 5 - Procedure di compilazione, luogo della conservazione e tempistiche di redazione

(Decreto del Ministero della Salute, 5 maggio 2025)

1. Il certificato viene redatto, non oltre il decimo giorno dalla nascita, garantendo il diritto della donna di partorire in anonimato come previsto dalla legge n. 127 del 15 maggio 1997 e di non essere nominata nella dichiarazione di nascita come previsto dall'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 6:

a) per le sezioni A, B, C, D, E, a cura del medico o dell'ostetrica/o che ha assistito o accertato il parto o dei medici delle Unità operative in cui è avvenuta la nascita per le rispettive competenze;

b) per le sezioni F e G, a cura del medico accertatore nel caso di nati morti e/o in presenza di malformazioni congenite del feto.

2. Il certificato viene conservato, unitamente alla cartella clinica, presso la Direzione sanitaria degli Istituti di cura pubblici e privati in cui è avvenuto il parto.

3. Nei casi di nascita avvenuta a domicilio o in struttura diversa da istituto di cura pubblico o privato, il certificato deve essere consegnato dal medico o dall'ostetrica/o che ha assistito o accertato il parto all'ASL di evento secondo le modalità indicate da ciascuna regione e provincia autonoma, non oltre il decimo giorno dall'evento nascita.

4. Il certificato, per i parti avvenuti secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, viene conservato presso la Direzione sanitaria della ASL di evento senza limiti temporali.


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