DMS 05.05.25 - articolo 6: Modalitā e tempi di trasmissione dei flussi informativi

  Articolo 6 - Modalitā e tempi di trasmissione dei flussi informativi

(Decreto del Ministero della Salute, 5 maggio 2025)

1. Le Aziende sanitarie territoriali, le Aziende ospedaliere, i Policlinici universitari, gli I.R.C.C.S., sede dei punti nascita, trasmettono alla regione o provincia autonoma, sulla base delle indicazioni regionali, almeno trimestralmente, le informazioni contenute nel certificato. Le informazioni devono essere inviate decorsi dieci giorni dalla data dell'evento nascita al fine di consentire alla madre di esercitare il diritto di partorire in anonimato anche successivamente al momento del parto in sede di dichiarazione di nascita.

2. Gli Istituti di cura pubblici e le strutture private accreditate e autorizzate, sede dei punti nascita trasmettono tempestivamente alle Aziende USL di evento le informazioni contenute nei certificati. Le informazioni devono essere inviate decorsi dieci giorni dalla data dell'evento nascita al fine di consentire alla madre di esercitare il diritto di partorire in anonimato anche successivamente all'evento nascita in sede di dichiarazione di nascita.

3. La regione o la provincia autonoma in cui č avvenuto il parto, dopo aver verificato la completezza, la congruenza e l'accuratezza delle informazioni rilevate, invia semestralmente le informazioni contenute nel certificato al Ministero della salute, secondo le modalitā indicate nel disciplinare tecnico di cui all'art. 10 e secondo le specifiche tecniche disponibili sul sito internet del Ministero della salute a partire dall'anno di riferimento 2026. La regione o la provincia autonoma in cui č avvenuto il parto invia i dati del certificato relativi all'anno 2025 secondo quanto disciplinato dal decreto del Ministro della salute 16 luglio 2001, n. 349.

4. Le informazioni di cui al comma 3 vengono trasmesse con modalitā tecniche che assicurano adeguati livelli di sicurezza, in coerenza con quanto previsto dal disciplinare tecnico di cui all'art. 10.

5. Il Ministero della salute trasmette all'ISTAT solo i dati che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto allo svolgimento dei compiti previsti dal Programma statistico nazionale.

6. La trasmissione telematica dei dati avviene utilizzando le regole tecniche di cooperazione applicativa e interoperabilitā del Sistema pubblico di connettivitā (SPC).


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