DMS 05.05.25 - articolo 9: Accesso ai dati

  Articolo 9 - Accesso ai dati

(Decreto del Ministero della Salute, 5 maggio 2025)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, il Sistema è predisposto per permettere:

a) alle unità organizzative delle regioni e delle province autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali, di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata;

b) agli uffici competenti in materia di statistica delle regioni e delle province autonome di consultare le informazioni riferite anche ai singoli assistiti nel rispetto delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e anche al fine di consentire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto 7 dicembre 2016, n. 262;

c) all'ufficio competente in materia di statistica del Ministero della salute di consultare le informazioni riferite anche ai singoli assistiti nel rispetto delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e anche al fine di consentire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto 7 dicembre 2016, n. 262;

d) alle competenti unità organizzative della Direzione generale competente in materia di digitalizzazione e del sistema informativo sanitario nazionale e della statistica e della Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria del Ministero della salute, come individuate dal decreto ministeriale di organizzazione, di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata.


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