Determina AIFA 09.07.25 - articolo 3: Promozione della ricerca nazionale in ambito farmaceutico

  Articolo 3 - Promozione della ricerca nazionale in ambito farmaceutico

(Determina dell'Agenzia Italiana del Farmaco, 9 luglio 2025)

1. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo in Italia, nella valutazione dei criteri indicati nell'allegato 1, la Commissione scientifica ed economica del farmaco, nel rispetto delle proprie funzioni, potrà tenere conto che il farmaco sia stato elaborato e condotto in via prevalente in Italia, ove sia soddisfatta almeno una delle due condizioni:

a) sviluppo preclinico del farmaco oggetto della richiesta di innovatività, sponsorizzato da un ente profit o no-profit, pubblico o privato, con sede legale in Italia e non, purchè il centro di ricerca abbia sede operativa sul territorio nazionale, anche mediante il coordinamento di altri centri internazionali;

b) sviluppo in almeno una fase clinica (fase I, II e III) del farmaco oggetto della richiesta di innovatività, il cui ricercatore principale (Coordinating investigator) appartenga a un ente autorizzato con sede nel territorio nazionale.


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