LEGGE N. 198, 29 DICEMBRE 2025
(Gazzetta Ufficiale n. 301 del
30.12.25,
pag. 1)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile
Allegato (omesso)
(per facilitare la lettura viene riportato il testo coordinato del decreto-legge n. 159, 31 ottobre 2025, pubblicato nella stessa Gazzetta ufficiale a pagina 127 - ndr)
Testo del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2025), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile»
(vengono riportati i soli articoli di interesse specifico medico-sanitario - il testo completo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione può essere consultato sul sito della Gazzetta Ufficiale - ndr)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia
ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell'art. 10, commi 2 e 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Articolo 1 - Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell'INAIL
Articolo 1 bis - Termine massimo per l'erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 2 - Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità
Articolo 3 - Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti
Articolo 4 - Potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
Articolo 5 - Interventi in materia di prevenzione e di formazione
Articolo 6 - Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione
Articolo 7 - Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
Articolo 8 - Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali
Articolo 9 - Modifica all'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogata dall'INAIL
Articolo 10 - Disposizioni in materia di norme UNI
Articolo 11 - Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative amministrate dall'INAIL
Articolo 12 - Disposizioni in materia di personale sanitario dell'INAIL
Articolo 13 - Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 14 - Disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l'Inclusione sociale e lavorativa
Articolo 14 bis - Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili
Articolo 15 - Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni
Articolo 16 - Attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Articolo 17 - Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
Articolo 18 - Organizzazioni di volontariato della protezione civile
Articolo 19 - Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Articolo 20 - Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca
Articolo 20 bis - Clausola di salvaguardia
Articolo 21 - Entrata in vigore
Allegato 1