DMS 16.02.26 - articolo 2: Clausola di invarianza finanziaria

  Articolo 2 - Clausola di invarianza finanziaria

(Decreto del Ministero della Salute, 16 febbraio 2026)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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