Ordinanza Ministero Salute 29.05.26 - articolo 3: Obblighi dei vettori aerei, degli armatori marittimi, dei gestori aeroportuali e delle autorità di sistema portuale

  Articolo 3 - Obblighi dei vettori aerei, degli armatori marittimi, dei gestori aeroportuali e delle autorità di sistema portuale

(Ordinanza del Ministero della Salute, 29 maggio 2026)

1. I vettori aerei e gli armatori marittimi che accedono al territorio nazionale avvisano, anche in lingua inglese, i rispettivi passeggeri che le persone che provengono, direttamente o indirettamente, dalle aree indicate all'art. 1 e accedono al territorio nazionale sono soggette alla disciplina stabilita dalla presente ordinanza e devono compilare e sottoscrivere il modulo all'allegato 1.

2. I vettori aerei e gli armatori marittimi, provenienti dalle aree indicate all'art. 1, con destinazione nel territorio nazionale, sia mediante collegamenti diretti sia tramite scali intermedi, assicurano che a tutti i passeggeri in ingresso nel territorio dello Stato sia distribuito l'apposito modulo allegato al presente provvedimento, da compilarsi prima dell'accesso nel territorio nazionale.

3. I moduli debitamente compilati sono acquisiti dal personale del vettore aereo o dell'esercente il trasporto marittimo e trasmessi, tramite il gestore aeroportuale ovvero l'autorità portuale competente, alle Autorità sanitarie territorialmente competenti, e in particolare agli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute e alle Aziende sanitarie locali. Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni previste dall'art. 2.

4. Qualora un passeggero manifesti sintomi compatibili con una possibile infezione da Bundibugyo virus disease (BVD), il medesimo è immediatamente separato dal resto dei passeggeri e, una volta giunto a terra, è collocato in isolamento temporaneo presso locali specificamente individuati dai gestori aeroportuali e dalle autorità di sistema portuale a tale finalità destinati ed è sottoposto senza indugio a valutazione sanitaria da parte del personale competente degli Uffici USMAF e delle Aziende sanitarie locali, che adotta le ulteriori misure sanitarie e precauzionali ritenute necessarie.


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