(Ordinanza del Ministero della Salute, 29 maggio 2026)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32 e 117, commi 1, 2, lettera q), e 3, nonchè l'art. 118 della Costituzione;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;
Visto l'art. 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE;
Visti gli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Servizio sanitario nazionale e di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che riserva allo Stato le funzioni amministrative in materia di profilassi internazionale;
Visto il decreto interministeriale del Ministro della salute, delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'economie e delle finanze del 3 aprile 2017 in materia di aeroporti sanitari;
Vista la circolare prot. n. 3721 del Dipartimento di prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della salute del 18 maggio 2026, «Epidemia di Malattia da Virus Bundibugyo - BVD - (Orthoebolavirus bundibugyoense) nella Repubblica Democratica del Congo - RDC - Attivazione della sorveglianza sanitaria al personale, sanitario e non, impiegato in attività di cooperazione/supporto sanitario o logistico presso organizzazioni governative, non governative, e cooperanti, che erogano servizi di tipo sanitario, assistenziale e logistico, impiegati nelle zone del Paese interessate dal focolaio.», pubblicata sul portale internet istituzionale;
Considerato che il 16 maggio 2026, il direttore generale dell'OMS, dopo aver consultato gli Stati parte in cui è noto che l'evento è attualmente in corso, ha stabilito che la malattia Ebola causata dal virus Bundibugyo nella RDC e in Uganda costituisce un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (PHEIC), come definita dalle disposizioni del regolamento Sanitario Internazionale (RSI);
Visto il parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta straordinaria del 27 maggio 2026 e le relazioni del Dipartimento malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto nazionale malattie infettive «L. Spallanzani» I.R.C.C.S., parte integrante del citato parere, che sottolineano l'importanza di avviare una sorveglianza sanitaria nei soggetti che abbiano soggiornato in aree a rischio;
Considerato che la Bundibugyo virus disease (BVD) appartiene agli orthoebolavirus, che la trasmissione interumana avviene mediante contatto diretto con sangue, fluidi biologici, materiali contaminati e cadaveri, che la malattia presenta elevata gravità clinica e che il rischio di diffusione aumenta nelle fasi avanzate della sintomatologia e nella gestione di pazienti, fluidi biologici e salme.
Considerato che i pareri degli organi tecnici citati insistono sul fatto che le conoscenze disponibili sono limitate e derivano soprattutto dall'esperienza relativa ad altri orthoebolavirus, sorge l'esigenza di applicare il principio di precauzione e, pertanto la necessità di adottare misure temporanee e rafforzate, senza poter attendere un consolidamento completo delle evidenze scientifiche.
Considerato che entrambi i pareri degli organi tecnici citati affermano che non esistono evidenze di contagiosità significativa prima della comparsa dei sintomi; la trasmissione richiede contatto diretto con fluidi biologici di soggetti sintomatici e che le principali autorità internazionali (WHO, CDC, ECDC, UKHSA) condividono tale posizione;
Considerato che, allo stato delle conoscenze scientifiche disponibili, la gestione della Bundibugyo virus disease richiede prevalentemente misure di isolamento, monitoraggio clinico-specialistico, biosicurezza e prevenzione della trasmissione, non risultando disponibili evidenze consolidate circa l'esistenza di trattamenti terapeutici idonei ad escludere rapidamente il rischio di diffusione del contagio che, allo stato delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili, non risultano autorizzati vaccini nè terapie antivirali specifiche per la malattia da virus Bundibugyo e che la gestione clinica dei casi si basa prevalentemente su terapia di supporto, rigorosa applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni e percorsi assistenziali dedicati;
Considerato che appare opportuno e proporzionato prevedere regimi di sorveglianza e prevenzione distinti in relazione a individui sintomatici e asintomatici;
Vista la circolare del Ministero della salute avente ad oggetto: «Malattia da Virus Ebola (MVE) causata dal virus Bundibugyo (Bundibugyo virus disease - BVD; Orthoebolavirus bundibugyoense) - Indicazioni operative per l'attuazione dell'ordinanza del Ministro della salute «Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla Malattia da Virus Ebola (MVE)» del 29 maggio 2026 in materia di autosegnalazione, sorveglianza sanitaria, stratificazione del rischio e gestione dei casi, dei contatti di caso e dei soggetti in arrivo dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda» del 29 maggio 2026, che definisce le misure specifiche di sorveglianza sanitaria da adottare, distinte per casi sintomatici e asintomatici e i criteri di valutazione medici ed epidemiologici del rischio;
Considerato che, allo stato attuale, nel Paese, l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» IRCCS dispone delle strutture e dei posti letto idonei alla gestione di pazienti affetti da patogeni biologici di classe di rischio 4;
Considerato il rischio di importazione di casi nel territorio nazionale mediante traffico aereo e marittimo internazionale proveniente da aree interessate dalla diffusione del virus;
Ritenuta, pertanto, la necessità di adottare specifiche misure contingibili e urgenti di sorveglianza sanitaria e trattamento dei casi asintomatici e sintomatici;
Emana
la seguente ordinanza: